Direttore della didattica professionalizzante

Illustrazione: www.vecteezy.com

Facciamo il punto sul Direttore della Didattica Professionalizzante (DDP)/coordinatore delle attività tecnico-pratiche, presente in ogni Corso di Studi delle Professioni Sanitarie.
Per fare questo è importante capire da dove siamo partiti.

 

Il 24 luglio del 1996 il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica, di concerto con il Ministro della Sanità, firmarono il decreto che definiva il nuovo Ordinamento degli studi dei Diplomi universitari (DU) afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (1). La complessità del dibattito culturale tra il mondo accademico e il mondo delle professioni sanitarie dette così vita a un ordinamento unitario, in linea sia con la legislazione universitaria italiana sia con gli indirizzi didattici europei.

Il nuovo Ordinamento dichiarava in modo esplicito che i Corsi di DU avevano finalità professionalizzanti, dovendo infatti fornire un’adeguata preparazione teorica e un congruo addestramento professionale. In sostanza il neodiplomato doveva raggiungere, dopo i tre anni di frequenza del Corso di Diploma, un’autonomia professionale, decisionale e operativa sufficiente per espletare le funzioni previste dal proprio profilo professionale.

Da ciò, evidentemente, l’importanza di una riorganizzazione didattica degli studi universitari finalizzata a fondere armonicamente gli insegnamenti teorico-scientifici con quelli tecnico-pratici e l’introduzione di nuove figure come il Coordinatore delle attività tecnico-pratiche, i coordinatori didattici di tirocinio e per ciascun anno e i tutor. Le caratteristiche del Coordinatore delle attività tecnico-pratiche e di tirocinio erano così definite nella Tab. XVIII, all’art. 1.8 comma c): “…nominato dal Consiglio di Corso di D.U tra coloro che, in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell’ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso. Il Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne supervisiona l’attività, garantisce l’accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici”.

Con il passaggio da diploma a laurea, il DM 2 aprile 2001 ha riconosciuto e confermato all’attività formativa pratica e di tirocinio un rilievo particolare e ha sancito il fatto che questa attività debba essere coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale.

Nel 2003, nell’ambito delle iniziative intraprese dalla Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale sulle problematiche complessive del tirocinio, fu svolta un’indagine conoscitiva nelle 23 sedi allora attive sul territorio nazionale, con lo scopo principale di far chiarezza sul ruolo e le funzioni del Coordinatore delle attività teorico-pratiche e di tirocinio (3). Un dato importante che emerse fu il fatto che solo 8 dei 23 coordinatori erano appartenenti al profilo professionale di igienista dentale e, quindi, veniva meno la possibilità di verificare se esistesse un’omogeneità di esperienze professionali. Inoltre, il tempo dedicato al coordinamento difficilmente era a tempo pieno.
Oggi possiamo dire che in questi anni si è fatto molto.

Grazie allo sforzo delle Università, delle Aziende Ospedaliere convenzionate per i tirocini e della Giunta delle Professioni Sanitarie, di cui fa parte anche la Commissione Nazionale dei CdS in Igiene Dentale, si è riuscito a introdurre e inquadrare la figura dell’igienista dentale Coordinatore/Direttore delle attività della didattica professionalizzante ed effettivamente i numeri sono cambiati. La quasi totalità delle sedi (29 su 32) ha un igienista dentale che coordina le attività di tirocinio. Inoltre, di questi 30 professionisti 14 sono a tempo pieno e assunti, in linea di massima, dalle aziende ospedaliere e, in minor misura, dalle università. È da sottolineare come in alcune situazioni i colleghi igienisti dentali DDP ricoprano anche ruoli di responsabilità e coordinamento in altre aree e questo è motivo di orgoglio per tutta la categoria.

Come si può vedere dai numeri la situazione è cambiata rispetto al 2003, bisogna essere consapevoli che le normative riguardo ai requisiti di accreditamento delle sedi all’interno del processo “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento” sono stringenti e le sedi dei Corsi vogliono rispettarle. La presenza del DDP è un requisito essenziale per assicurare un’adeguata qualificazione professionalizzante degli studenti e, laddove ancora esista disagio per la collocazione istituzionale e instabilità del ruolo, è auspicabile, così come raccomandato anche dalle Associazioni Maggiormente Rappresentative, trovare una soluzione adeguata e nel breve periodo.

Bibliografia

  1. Tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell’area sanitaria, in adeguamento dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. GU Serie Generale n.241 del 14-10-1996 – Suppl. Ordinario n. 168.
  2. Decreto 2 aprile 2001- Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie. GU Serie Generale n.128 del 05-06-2001 – Suppl. Ordinario n. 136.
  3. Manzini M. Attività e competenze del coordinatore dell’insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio del Corso di Laurea in Igiene dentale. Elaborato di tesi (relatore Prof. Alberto Caprioglio). Università degli Studi dell’Insubria, A.A.2003-04.