E alla fine, dopo ben 18 anni di attesa, è arrivata la Legge 3/2018 che, grazie al DM applicativo appena emanato, sancisce l’istituzione dell’Ordine delle professioni sanitarie e degli albi a esso correlati, tra cui l’Albo degli igienisti dentali.

Infatti, con la Legge 42/99 “Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie”, la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria” e le professioni sanitarie cosiddette “non mediche” diventano professioni sanitarie intellettuali, cioè con competenze e non più con mansioni.

Il titolo, conseguito in seguito a una formazione universitaria, è abilitante all’esercizio della professione ed è definito da un preciso profilo professionale…ma queste professioni non sono protette, cioè non sono ordinate.

Qual è la differenza? Le professioni protette sono quelle per il cui esercizio occorre non solo il conseguimento di un diploma universitario, ma anche, obbligatoriamente, l’iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale ed è questo il momento giuridico a partire dal quale è possibile esercitare la professione.

Nello specifico poi, spetta all’ordine la funzione di controllo sull’esercizio dell’attività così da garantire il cittadino circa la competenza dei professionisti. Ecco allora che dal 1999 inizia, da parte delle professioni sanitarie identificate dalla legge 42, il tortuoso cammino per ottenere dai governi in carica l’istituzione degli albi professionali.

I disegni di legge di iniziativa parlamentare portarono a un primo successo: il 1° febbraio 2006 venne approvata la legge 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” che ha regolamentato le professioni della salute.

Si era purtroppo a fine legislatura e il successivo governo Prodi, durato in carica due soli anni, lasciò, per due volte, scadere i termini temporali della delega. Durante la successiva legislatura approda all’esame dell’Aula il DDL 1142 (Senatrice Boldi e altri), ma ancora una volta, dopo un rinvio, si giunge a fine legislatura con un nulla di fatto con grande delusione del CONAPS (Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie) costituitosi nel dicembre 2008 e che, attivamente, si era impegnato per la conclusione dell’iter legislativo del provvedimento.

E finalmente, dopo altri anni di attesa, proprio sul filo di lana della fine della legislatura, viene approvata la Legge 3/2018, nota come DDL Lorenzin. Si tratta, ancora una volta, di una legge delega che prevede vengano emanati ben 19 decreti attuativi, ma questa volta il Ministero è ben intenzionato a mantenere le promesse, tanto che 2 decreti sono già stati pubblicati.

Il primo decreto, quello certamente più atteso, riforma profondamente il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia e istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, che entreranno a far parte dell’“Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”. Tali albi andranno ad aggiungersi a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari. In tal modo ognuna delle 22 professioni sanitarie avrà un ordine di riferimento.

Il secondo decreto, una volta che sarà applicato il primo, definisce le norme che regolamenteranno le elezioni per i nuovi consigli direttivi, per le commissioni d’Albo, quando l’Albo comprende più professioni, e per il Collegio dei Revisori.

Con la legge 3/2018 gli Ordini, sino a ora definiti “enti ausiliari” dello Stato, diventano “enti sussidiari”. La differenza è sostanziale perché, d’ora in avanti, gli ordini non svolgeranno più la sola funzione di iniziativa e di controllo, ma potranno svolgere, in base al principio di sussidiarietà, compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato.

Vediamo ora in sintesi quale sarà la struttura dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ordine di riferimento per gli Igienisti Dentali.

Si tratta di un ordine “multialbo” che ospita ben 19 professioni, ognuna con un suo albo. L’Ordine nazionale sarà strutturato in ordini territoriali o, se il numero dei professionisti fosse esiguo, potrà avere per “competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni”.

Ogni Ordine territoriale avrà come organi: il presidente, il consiglio direttivo, la commissione d’Albo, il Collegio dei Revisori; la composizione di questi organi dovrà essere determinata da successivi Decreti Ministeriali. Tra i numerosi compiti attribuiti alla Commissione d’Albo, risulta essenziale quello di “proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista”.

L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per poter esercitare la professione e i requisiti per l’iscrizione sono i seguenti: cittadinanza italiana o comunitaria; godimento dei diritti civili; nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale; possesso del titolo abilitante all’esercizio professionale in Italia; residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’ordine.

Gli Ordini Territoriali saranno riuniti nella Federazione Nazionale con sede in Roma retta, a sua volta, dai seguenti organi:

  • il presidente;
  • il consiglio nazionale (composto dai presidenti degli ordini);
  • il comitato centrale;
  • la commissione di albo;
  • il collegio dei revisori.

Successivi decreti Ministeriali definiranno meglio la composizione dei suddetti organi. In base al primo decreto applicativo risulta determinante il ruolo che rivestiranno AIDI e UNID in qualità di associazioni rappresentative del profilo professionale degli igienisti dentali a livello nazionale come da Decreto del Ministero della Salute del 19/06/2006.

Infatti si legge: “I Presidenti degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si avvarranno del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle Associazioni maggiormente rappresentative…. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

L’istituzione dell’Ordine, tuttavia, non dovrà costituire un punto d’arrivo, ma il punto di partenza per interloquire con la prossima legislatura, per esempio per rivedere gli ordinamenti didattici, meglio definire le competenze professionali, avviare la possibilità di accesso alla carriera accademica, così da essere in linea con i colleghi europei e, soprattutto, poter offrire ai cittadini un’assistenza sempre più qualificata.