ECM per gli igienisti dentali

La formazione continua in medicina come noto è obbligatoria per tutti i professionisti sanitari; essendo un obbligo, tutti sono tenuti ad acquisire i crediti ECM e, al fine di permettere un livellamento dei crediti, in attesa che le commissioni di albo delle professioni sanitarie si costituiscano e siano in grado di certificare la completa acquisizione da parte dei singoli professionisti dei crediti minimi, lo scorso anno, la commissione nazionale per la formazione continua dell’agenzia nazionale dei servizi sanitari ha deliberato che:

viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM, svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Pertanto, i crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l’accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del COGEAPS.

I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 potranno essere spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile.

Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite. Tutti i professionisti hanno facoltà di avvalersi del recupero dei crediti per il soddisfacimento dell’obbligo formativo del precedente triennio, fermo restando eventuali adempimenti normativi specifici previsti da normative di legge.

La percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione è aumentata dal 10 al 20 per cento per il triennio 2017-2019.

Ogni anno il COGEAPS fornirà agli Ordini e alle Federazioni un resoconto contenente l’obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell’ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dai singoli professionisti sanitari iscritti agli Ordini.

Ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell’obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre, per i professionisti riguardo ai quali l’acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal l gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l’esercizio dell’attività sanitaria e alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l’obbligo di formazione continua decorre dal l gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all’Ordine.
Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l’obbligo di formazione decorre comunque dal l gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l’iscrizione all’Ordine (Fonte: Delibera dell’agenzia nazionale dei servizi sanitari).

Domenico Pignataro

Consigliere AIDI