I miei conti correnti bancari sono in fase di analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate e mi è stato chiesto di giustificare alcuni introiti. Come posso provare la regolarità degli stessi e in caso di contestazioni potrebbe essere compromessa l’adesione al regime dei minimi per aver superato la soglia di compensi?

L’analisi dei rapporti di conto corrente intrattenuti o in uso al contribuente risulta una modalità istruttoria ormai molto diffusa per individuare imponibili sottratti a tassazione. È noto che vige la cosiddetta inversione dell’onere della prova, essendo il contribuente che deve dimostrare che gli introiti nel proprio conto corrente si riferiscono a operazioni di cui il contribuente ha tenuto conto per la determinazione dell’imponibile ovvero a somme che legittimamente non vanno calcolate a tal fine.
Per i prelevamenti giova, invece, ricordare che la Corte Costituzionale (con decisione del 28/09/2014, sentenza n.228/2014) ha evidenziato ”l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi».” per il fatto che risulta “arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito” pur se questo assunto è limitato ai redditi di lavoro autonomo. A tale decisione si conformano anche i Giudici di legittimità ad esempio nella recente sentenza n.4585/2015 della Corte di Cassazione.
Per questo il professionista si dovrà “concentrare” a ben giustificare i propri introiti dato che essi potranno essere inclusi nella materia imponibile sottratta a tassazione se lo stesso professionista non fornisca, anche tramite presunzioni semplici, validi argomenti dell’irrilevanza ai fini fiscali delle somme introitate o di averle già considerate nel computo. Le stesse presunzioni debbono fondarsi su fatti noti dai quali il giudice desume gli ignoti ma non possono essere giustificazioni generiche. Esse, sottoposte ad attenta verifica da parte degli Organi accertatori o dai Giudici (eventualmente) chiamati ad esprimersi in merito, debbono essere analitiche e permettere una deduzione logica, appunto, derivante da fatto certo e provato. Tali indicazioni si rinvengono anche nell’ultima Sentenza della Cassazione (la n. 18126 del 15/09/2015) nella quale si potrà osservare che il contribuente era ricorso contro l’Ufficio accertatore avanzando esclusivamente questioni di carattere giuridico senza, nel merito, formulare censure a supporto di eventuali puntuali e validi elementi giustificativi, neanche tramite presunzioni semplici (in particolare si avanzava anche l’ipotesi di non procedere al recupero a tassazione della metà degli introiti dato che il conto corrente era cointestato con la madre. Infatti l’Ufficio aveva proceduto al recupero di tutte le somme non giustificate e non solo per la metà).
Una ricostruzione dei compensi annui attuata tramite indagini finanziarie può chiaramente portare a ricostruire un ammontare di compensi più ampio rispetto a quello dichiarato dal contribuente nel medesimo annuo con recupero delle imposte sottratte (oltre che a sanzioni e interessi). Se, tuttavia, il contribuente venisse tassato tramite l’adesione a un regime “agevolato” applicabile qualora l’ammontare dei compensi non superasse una determinata soglia (es. i 30.000 Euro) risulterebbe abbastanza evidente che l’occultamento dei compensi potrebbe essere avvenuto anche per usufruire del regime più vantaggioso con la conseguenza che il Fisco dovrà procedere a ricalcolare il giusto imponibile non considerando il regime agevolato ma quello correttamente applicabile al superare dell’ammontare dei compensi. Tale assunto non è, in ogni caso, applicabile ad ogni regime dato che occorre, caso per caso, valutare se gli effetti del superamento della soglia portano conseguenze nel medesimo periodo d’imposta o nel successivo. Negli ultimi anni si sono succeduti una serie di rivisitazioni dei regimi forfettari legati a vari parametri per cui è bene valutare il regime applicato dal singolo professionista e il meccanismo di calcolo dell’imposta (di solito si è esentati dalla presentazione della dichiarazione) sempre nella considerazione che, i professionisti, seguono il principio di cassa per la rilevanza dell’introito ai fini reddituali.
È ben evidente che l’attivazione di uno strumento d’indagine così incisivo sarà stato fondato su elementi indiziari ritenuti adeguati a far sorgere un legittimo sospetto di irregolarità (es. il riscontro di pagamenti senza il rispettivo documento fiscale, l’inadeguatezza del “fatturato” rispetto alla clientela riscontrata in sede di accesso o sulla base delle cartelle cliniche eccetera). •