Quali sanzioni in caso di ritardata comunicazione dei dati sanitari ai fini del sistema tessera sanitaria?

I dati, come noto, vanno comunicati al sistema tessera sanitaria a norma dell’art. 3 del Dlgs 175/2014 ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dei contribuenti che saranno così agevolati nella formulazione delle relative detrazioni d’imposta. A tale adempimento sono tenuti i soggetti che erogano prestazioni di carattere sanitario.
Il comma 5-bis della citata disposizione prevede una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, omessa, tardiva o errata, senza applicazione del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del Dlgs 472/1997. È stato previsto un tetto massimo di 50.000 Euro per ciascun soggetto da sanzionare nonché la riduzione della sanzione irrogabile (ad un terzo) in caso di lieve ritardo nella trasmissione contenuto nei sessanta giorni dalla scadenza prevista, con riduzione anche del tetto massimo a 20.000 Euro.
Il cittadino, a partire da quest’anno, potrà esprimere l’opposizione all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria (e quindi all’Agenzia delle Entrate) direttamente al professionista che eroga la prestazione. Diversamente la spesa sostenuta confluirà nei dati della dichiarazione compilata. In ogni caso, in accordo con le indicazioni fornite dal Garante per la privacy, i dati confluiranno nel sistema della tessera sanitaria in forma aggregata, cioè riepilogati per tipologia, e sempre nella medesima forma saranno visibili ai soggetti intermediari che sono incaricati della trasmissione della dichiarazione. Solo il contribuente, nell’apposita area riservata, potrà visualizzare i dettagli delle singole voci. In tal maniera viene garantita la privacy che avrà massima tutela con l’eventuale opposizione.