Ravvedimento fiscale

È in corso un controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate che riguarda la mia attività professionale. Poiché vi sono delle irregolarità che ho la sensazione potrebbero essere contestate, mi è stato suggerito dal mio consulente che potrei procedere anche con un ravvedimento. È corretto dato che vi è una attività in corso proprio sull’annualità oggetto dell’irregolarità e soprattutto è conveniente?

La Legge 190/2014 ha introdotto varie novità di interesse (si pensi al nuovo regime forfettario con varie semplificazioni e un’imposta sostitutiva), ma soprattutto ha inquadrato i rapporti tra Fisco e contribuente in un piano diverso con l’intenzione di stimolare l’adempimento spontaneo, la cosiddetta “compliance” fiscale, concentrando gli sforzi verso il contrasto dei fenomeni evasivi più gravi o dannosi per l’Erario. In questo ambito si inquadra anche la rimodulazione dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 1 comma 637). La caratteristica che contraddistingueva in precedenza tale azione correttiva “spontanea”, da parte del contribuente, era la possibilità di avere delle sanzioni ridotte purché il Fisco non avesse iniziato un’azione ispettiva o istruttoria (accessi, ispezioni, controlli o altre attività similari) riguardante proprio i fatti oggetto di ravvedimento. Ciò si attuava attraverso il pagamento di una sanzione ridotta e/o con la presentazione di una dichiarazione integrativa.
La novità si concretizza con la possibilità da parte del contribuente di ravvedersi anche se sono iniziati accessi o ispezioni e tale “opzione” è concessa fino a quando l’ufficio non procede all’accertamento ovvero più precisamente non rettifica le dichiarazioni esercitando i poteri previsti dalle norme. Sicuramente una vera rivoluzione che mira a far valutare subito al contribuente se avvalersi di una sanatoria che ha come effetto premiale la riduzione delle sanzioni e come scopo la riduzione della conflittualità che normalmente sfocia nel contenzioso.
La nuova possibilità:
vale solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (non vale ad esempio per le accise e per i tributi doganali per i quali si applicano le previgenti regole);
lega l’entità della riduzione al tempo intercorrente tra commissione dell’errore o dell’infrazione e “sanatoria” oltre a un momento specifico della fase ispettiva (cioè l’avvenuta constatazione dell’irregolarità);
non impedisce al Fisco di procedere comunque a controllare l’operato del contribuente entrando nel merito del comportamento tenuto dallo stesso attraverso il quale ha inteso procedere a sanare un’irregolarità o un errore.
In particolare:
la sanzione sarà ridotta a un nono (del minimo) qualora il contribuente si “ravveda” entro novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione (o dall’omissione/errore se non vi è dichiarazione);
è ridotta a un settimo (del minimo) se si ravvede entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo rispetto a quello in cui è stata commessa la violazione (o entro due anni dall’omissione/errore);
è ridotta a un sesto (del minimo) se si ravvede oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo rispetto a quello in cui è stata commessa la violazione (o oltre due anni dall’omissione/errore);
viene ridotta a un quinto (del minimo) se la regolarizzazione di errori o omissioni avviene dopo la constatazione degli stessi attraverso apposito verbale.
Quindi il contribuente ha questa opportunità maggiore rispetto al passato ma dovrà renderla nota al Fisco affinché sia possibile valutare in maniera trasparente l’azione correttiva. È, infatti, dovere dell’Amministrazione Finanziaria valutare in un’ottica costruttiva ed efficiente la propria ulteriore azione. D’altronde se non è precluso continuare il controllo al fine di verificare se il contribuente ha pienamente (o solo parzialmente) sopperito all’irregolarità od omissione questo risulta non opportuno in termini di costi/benefici qualora gli elementi in possesso non evidenzino ulteriori possibili irregolarità. Cioè si dovranno confrontare le informazioni in possesso (“originarie” o anche acquisite in corso di controllo) con il ravvedimento operato per poi valutare se vi siano ulteriori concreti situazioni di irregolarità non sanate valutando anche i poteri istruttori da esercitare e il fattore tempo.
Nel nostro caso l’effetto premiale agisce in funzione sia del tempo trascorso dalla omissione/irregolarità sia della eventuale constatazione della stessa. Qualora le possibilità di vincere un contenzioso siano basse risulta conveniente procedere con il ravvedimento.
Si ricorda che ancora per l’anno 2015 continuano ad applicarsi gli istituti deflattivi del contenzioso di cui all’art. 5 (definizione dell’accertamento mediante adesione all’invito al contraddittorio) e all’art. 5 bis (adesione al processo verbale di constatazione) del D.Lgs. 218/1997.
Nell’ottica di un rinnovato rapporto collaborativo tra Fisco e contribuente debbono essere inquadrate anche le forme di comunicazione previste sempre dalla Legge 190/2014 (art. 1 commi 634-636) attraverso le quali l’amministrazione fiscale veicola verso il contribuente, prima ancora delle scadenze fiscali, una serie di informazioni proprio perché esso possa rendersi conto dei dati in possesso del Fisco, valutarli se conformi ai propri (semplificando gli adempimenti) ovvero stimolando l’emersione spontanea delle basi imponibili qualora lo stesso fosse intenzionato ad occultarne parte già conosciute all’Amministrazione finanziaria.