Il regime forfettario: scadenze per le ritenute

Rientro nei limiti per il nuovo regime forfettario che applico già da inizio anno. È vero che dovrò operare e versare le ritenute per il mio unico dipendente secondo le scadenze ordinarie?

Il Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 all’art. 6 ha previsto delle modifiche proprio alla disciplina delle ritenute nei confronti dei dipendenti di soggetti che aderiscono al regime forfettario. Una sorta di percorso a ostacoli che individua agevolazioni ed eccezioni alle agevolazioni precedentemente concesse. In definitiva gli aderenti al forfettario continueranno a non effettuare ritenute all’atto del pagamento a eccezione di quelle riguardanti i redditi di lavoro dipendente o assimilato a esso (vedasi le ritenute da applicare a norma degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73). Quando pagano tali somme dovranno, invece (contrariamente a quanto era stabilito a inizio anno), effettuare la ritenuta alla fonte e versarla nei termini di legge. Per quelle non operate nei primi mesi del 2019 (quando la disposizione non era vigente) lo stesso art. 6 del D.L. citato prevede una trattenuta rateale “a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. Per altre somme pagate magari ad altri professionisti che hanno reso la loro opera non si dovranno effettuare ritenute (non essendo redditi di lavoro dipendente), ma vigerà la regola dei “forfettari” che impone di indicare nella loro dichiarazione dei redditi “il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”.