I crediti ECM, chi deve conseguirli e come recuperare il fabbisogno del triennio 2017/2019

“L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale”.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un’assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad allora competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la “casa comune” a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano” (fonte:  https://ape.agenas.it/ecm/ecm.aspx).

L’obbligo  formativo ECM vale per tutte le professioni sanitarie, e non solo mediche, così come dichiarato da Agenas con delibera del 27 settembre 2018 che testualmente cita all’art.4: “Per le professioni il cui esercizio, antecedente alla legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l’obbligo di formazione decorre comunque dal 1 gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l’iscrizione all’Ordine”.

Occorre quindi conseguire 150 crediti ECM a triennio,  i trienni oggetto di controllo nei prossimi mesi saranno quello del 2014/2016 e 2017/2019. Le varie disposizioni emanate negli anni da Agenas, hanno permesso di ottenere una riduzione del numero totale dei crediti ECM da conseguire qualora il professionista avesse soddisfatto determinati requisiti, ovvero, si possono avere riduzioni se:

  • si è soddisfatto il fabbisogno formativo del triennio precedente;
  • si è creato un fascicolo formativo individuale;
  • si è soddisfatto il percorso scelto nel fascicolo formativo individuale;
  • si ha partecipato a un corso sui vaccini.

Condizioni queste, che permettono di abbattere in misura rilevante il numero dei crediti totali per soddisfare il fabbisogno formativo nel triennio che può arrivare anche ad un totale di 70 e non più 150 e quindi essere certificabili. Le condizioni per essere certificabili sono essenzialmente due: raggiungere il numero minimo del fabbisogno richiesto e conseguire almeno il 40% dei crediti come partecipante.

Importante è specificare quest’ultimo passaggio, poiché si possono conseguire crediti ECM anche in altre forme da quelle di partecipante e quindi discente ai corsi, infatti, è previsto:

  • il conseguimento crediti per autoformazione;
  • il conseguimento crediti per tutoraggio;
  • il conseguimento crediti per corsi all’estero che non rilasciano ECM.

Queste tipologie di riconoscimento sono a carico del professionista che deve farne richiesta sulla propria area riservata del sito www.cogeaps.it . Inoltre, sempre sullo stesso sito e su iniziativa del professionista, è possibile chiedere l’esonero e l’esenzione al conseguimento dei crediti, laddove generalmente gli esoneri sono per motivi di studio (lauree di interesse sanitario, master, corsi universitari eccetera) e le esenzioni per motivi di impossibilità lavorativa (maternità, congedi parentali, malattia).

Agenas, ha prodotto delle delibere per permettere ai Professionisti Sanitari di sanare eventuali posizioni non certificabili per i trienni 2014/2016 e 2017/2019.

Triennio 2014/2016:I Professionisti che non avevano crediti sufficienti nel triennio 2014/2016  potevano, attraverso il sito Cogeaps, spostare a ritroso i crediti in eccesso conseguiti nei trienni  2017/2019  e quello attuale, entro il 31 dicembre 2021; qualora i professionisti non avessero provveduto, pur avendo crediti in eccesso, questa operazione la farà d’ufficio Cogeaps; diversamente, se i crediti in detto triennio non erano sufficienti alla certificazione e nei trienni successivi non avessero crediti eccedenti la soglia richiesta, il periodo rimarrà non certificabile.

Triennio 2017/2019: i professionisti che non hanno crediti sufficienti nel triennio 2017/2019 possono spostare a ritroso fino al 30 giugno 2022, attraverso il sito di Cogeaps, i crediti conseguiti entro il 31 dicembre 2021 senza limitazione numerica, al fine di rendere certificabile il triennio, fermo restando che nel triennio in corso, ovvero il 2020/2022, devono comunque conseguire il numero di crediti richiesti per il conseguimento del fabbisogno e quindi per la certificazione.