Il documento “Indicazioni operative per l’attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19” è stato validato dal Cts in data 13 maggio 2020 in seguito alla prime ondate della pandemia COVID-19 per fornire indicazioni cliniche procedurali di riferimento riguardanti gli standard minimi di sicurezza che gli studi odontoiatrici hanno adottato al fine di ridurre al minimo il rischio di trasmissione di infezione in ambito odontoiatrico, poiché ogni paziente va considerato come potenzialmente contagioso. 

L’importante è che non si scenda al di sotto del livello indicato poiché in questo caso non è garantita la sicurezza del paziente e degli operatori. Da giugno a metà settembre del 2020 si è verificata una fase di transizione e, a partire dalla fine di settembre, si è verificata la seconda ondata (ottobre 2020-marzo 2021) che ha portato all’adozione di ulteriori misure di contenimento (DPCM novembre 2020). Con l’introduzione, nel gennaio 2021, della vaccinazione, si sono verificate fasi di aumento dei contagi alternate a fasi di remissione. La campagna vaccinale ha attenuato il decorso clinico della COVID-19 e di conseguenza ridotto i casi di patologia grave.

La fase emergenziale è stata prorogata fino alla sua cessazione, avvenuta lo scorso 1° aprile 2022. Ovviamente sono state mantenute misure di sicurezza per garantire il livello minimo di contagio dal virus; a tal fine ricordiamo che fino al 31 dicembre 2022 resta obbligatoria la vaccinazione per gli operatori sanitari, gli insegnanti e le forze dell’ordine. Inoltre, dallo scorso aprile non viene più applicata la classificazione delle regioni italiane in diversi scenari di rischio e, a partire dal 1° maggio scorso è decaduto l’obbligo di indossare le mascherine fatta eccezione per mezzi di trasporto, teatri, cinema, eventi sportivi al chiuso e strutture sanitarie, dove resta l’obbligo di mascherina chirurgica fino al 31 dicembre 2022. 

Data la situazione epidemiologica, l’evoluzione pandemica, i progressi scientifici e tecnologici, nonché la cessazione della fase emergenziale, è stata necessaria la revisione delle indicazioni operative odontoiatriche avvenuta il 22 giugno 2022 da parte del tavolo tecnico Ministeriale dell’Odontoiatria coordinato dal professor Gherlone (1), derivante dalle nuove conoscenze scientifiche. Lo scopo del documento è sempre quello di mantenere un livello di sicurezza tale che permetta di ridurre al minimo il numero dei contagi. 

La revisione delle indicazioni operative odontoiatriche 

In particolare, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, nella la revisione delle indicazioni operative odontoiatriche si è sottolineato come non basti il distanziamento fisico o basarsi solamente sulle caratteristiche del virus

2, bensì è necessario garantire un’adeguata ventilazione naturale o per mezzo di macchinari di ultima generazione che permettano la purificazione e filtrazione dell’aria. 

Il triage telefonico non è più necessario, mentre quello in office si traduce in un questionario anamnestico specifico consegnato al paziente in accettazione insieme al fascicolo sanitario. Inoltre, non è più necessario il rilevamento della temperatura con termoscanner all’ingresso della struttura odontoiatrica poiché da evidenze scientifiche la sintomatologia da COVID-19 risulta ad oggi eterogenea e non riconducibile solo a episodi febbrili.  

Per quanto riguarda le manovre di igiene orale pur essendo tra le procedure più a rischio nella pratica odontoiatrica durante la pandemia, è altresì vero che, per la tutela della salute del paziente, sono poco procrastinabili per la prevenzione e la cura delle patologie orali più frequenti (Ministero della Salute, 2017) (2)e patologie che possono portare a danno sistemico per l’organismo (3). In questo ultimo anno sono stati pubblicati numerosi lavori riguardo all’importanza di un buon livello di igiene orale che influenza inevitabilmente la salute sistemica e viceversa. Per quanto riguarda i DPI, viene confermato l’utilizzo delle mascherine FP2 o FP3 durante le procedure operative, ma “il dispositivo (tuta/camice) deve essere sostituito al termine di ogni procedura che genera aerosol e non più al termine di ogni singola prestazione odontoiatrica. 

Data la situazione epidemiologica, l’evoluzione pandemica,
i progressi scientifici e tecnologici, nonché la cessazione della fase emergenziale, è stata necessaria la revisione delle indicazioni operative odontoiatriche avvenuta il 22 giugno 2022 da parte del tavolo tecnico Ministeriale dell’Odontoiatria coordinato dal professor Gherlone

Infine, decade il divieto per l’accompagnatore di entrare nelle zone operative e l’obbligo di inserire gli oggetti personali nella sacca. 

Conclusioni

Si tratta di iImportanti novità che ci permettono di lavorare con maggiore serenità soprattutto nei confronti del cittadino paziente, poiché viene garantito lo stesso livello di sicurezza in termini di contagio con un’ottimizzazione e razionalizzazione dei processi operativi garantita dai risultati ottenuti con le prime indicazioni operative e aiutata dalla campagna vaccinale. 

Per quanto riguarda i DPI viene confermato l’utilizzo delle mascherine FP2 o FP3 durante le procedure operative, ma il dispositivo tuta/camice deve essere sostituito al termine di ogni procedura che genera aerosol e non più al termine di ogni singola prestazione odontoiatrica

Bibliografia

1 Circolare del Ministero della Salute 19 luglio 2022. Aggiornamento al 22 giugno del documento “Indicazioni operative per l’attività odontoiatrica durante la pandemia COVID-19 revisione 2022” prodotto dal Tavolo tecnico volto alla formazione, ricerca e programmazione dell’attività odontoiatrica, con particolare riferimento all’odontoiatria pubblica e sociale https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=88216&parte=1%20&serie=null
2 Ministero della Salute, Linee guida, 2017 https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=732&area=Sorriso%20salute&menu=vuoto
3 Herrera D, Alonso B, de Arriba L, Santa Cruz I, Serrano C, Sanz M. Acute periodontal lesions. Periodontol 2000 2014 Jun;65(1):149-77.