L’igienista dentale: sviluppo e prospettive della professione fra diritto e diritti nell’ottica della salute della popolazione

The dental hygienist: development and prospects of the profession between law and rights from the perspective of public health

L’igienista dentale: sviluppo e prospettive della professione fra diritto e diritti nell’ottica della salute della popolazione
L’igienista dentale: sviluppo e prospettive della professione fra diritto e diritti nell’ottica della salute della popolazione
Scopo del lavoro:

Lo scopo del presente studio consiste nell’offrire una panoramica il più possibile ampia e completa – a livello giuridico – circa lo stato attuale delle cose relativamente alla professione dell’Igienista dentale, da sempre al centro di distinguo, prese di posizione e polemiche invero del tutto prive di fondamento.

A tal fine, verranno offerti spunti di riflessione alternativi e potenziali (ma concrete) soluzioni operative, anche alla luce di un’esperienza affatto particolare che si sta sviluppando, nel settore pubblico, nella Provincia Autonoma di Bolzano. Ciò anche al fine di contribuire a rimuovere ogni ostacolo (anche “culturale”) e ogni dubbio relativi alla dignità, all’autonomia e all’importanza della figura professionale dell’Igienista dentale in ambito sia sanitario che sociale (in piena attuazione della tutela della salute individuale e collettiva ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Carta costituzionale). La professione dell’Igienista dentale rappresenta infatti un elemento imprescindibile nel panorama della salute orale e della prevenzione odontoiatrica. La sua presenza capillare sul territorio e il ruolo che svolge all’interno delle varie equipe sanitarie contribuiscono in modo determinante a migliorare la qualità di vita delle persone, promuovendo pratiche di igiene orale corrette e prevenendo patologie orali e dentali.

Ciononostante, si può sostenere senza timore di smentita che poche figure professionali, rectius lavorative, hanno incontrato in Italia, lungo il loro percorso, così tante difficoltà come quella degli Igienisti dentali.

E questo, incredibilmente e al contrario di quanto avvenuto negli altri (sporadici) casi, non per l’identificazione delle competenze della categoria (le quali sono chiare ed esattamente individuate dalla normativa di settore), bensì per i (presunti) limiti e le (presunte) condizioni imposti nello svolgimento delle stesse.

Non vi è dubbio che, come si vedrà infra, una parte della responsabilità sia dovuta alla invero infelice formulazione (letterale) del D.M. 15.03.1999 n° 137 (“Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’Igienista Dentale”), ma è altrettanto vero che – con uno sforzo esegetico maggiore e con una visione d’insieme e coordinata di tutta la normativa vigente – sarebbe stato possibile eliminare sin da subito ogni dubbio, come si vedrà infra.

Le prime interpretazioni del D.M. n° 137/1999, provenienti peraltro dallo stesso Ministero della Salute, erano orientate nel senso dell’attribuzione all’Igienista dentale di una completa autonomia nell’esercizio delle proprie competenze, così come individuate dalla norma stessa.

Chiarimenti del Ministero della Salute

1)

Chiarimento del dott. Giovanni Leonardi (Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie) sub n° 0018337-P-26/03/2011), rivolto al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ed avente ad oggetto il commercio di apparecchiature ed attrezzature mediche

(“… Igienista dentale, la cui figura professionale è stata istituita prima con DM 669/1994, poi sostituito dal DM 137/1999… Oggi il legislatore ha pienamente legittimato l’esercizio dell’attività professionale. In ragione di quanto sopra… si porrebbe in contrasto con l’attuale quadro normativo vigente in quanto comprometterebbe l’impossibilità di fatto e giuridica per gli igienisti di svolgere la propria attività professionale in maniera autonoma, limitando necessariamente lo svolgimento della stessa nell’ambito di una struttura odontoiatrica…”).

2)

Chiarimento di Cristina Rinaldi per il Direttore generale del Dipartimento della Programmazione e dell’Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale (Ministero della Salute DGPROF 0051531-P-18/11/2013), rivolto all’Associazione Igienisti Dentali Italiani in ordine alla possibilità giuridica per l’Igienista dentale di aprire un proprio Studio professionale. Dopo un’ampia disamina dell’evoluzione normativa delle professioni sanitarie, il parere si conclude con l’affermazione per la quale

“atteso quanto sopra, a parere dello scrivente, con riferimento al profilo dell’igienista dentale la norma non ha posto alcun limite circa l’obbligo di svolgere la propria attività in predeterminati spazi o comunque ‘alla presenza’ dell’odontoiatra. Ne consegue che l’attività dell’igienista dentale può essere svolta anche senza la presenza fisica dell’odontoiatra e al di fuori di uno studio odontoiatrico e pertanto anche all’interno di un proprio autonomo studio. Infatti, la ‘indicazione dell’odontoiatra’ richiamata nel profilo di cui al citato DM 137 del 1999, non sta ad indicare la necessaria presenza dell’odontoiatra medesimo; altrimenti la norma sarebbe stata inequivocabile in tal senso. Ne deriva che avendo l’igienista un’autonomia professionale espressamente riconosciuta dalla legge, può scegliere del tutto liberamente e responsabilmente nei limiti delle proprie competenze, le modalità di effettuazione ed erogazione delle proprie prestazioni. L’autonomia e l’indicazione sopra menzionate fanno ritenere lo scrivente che l’attività dell’igienista dentale può essere legittimamente svolta in uno studio autonomo, pur sempre attenendosi alla disciplina in vigore per il rilascio delle necessarie autorizzazioni…”.

 

Giurisprudenza amministrativa

A complicare un quadro che appariva sufficiente chiaro, intervenivano le sentenze di alcuni TAR e del Consiglio di Stato, che sembravano aver messo la parola “fine” (in senso negativo per gli Igienisti) alla questione, pur tenendo presente che – nel sistema italiano – i precedenti giurisprudenziali valgono solo per il caso specifico.

1)

Consiglio di Stato – Sentenza n° 1703/2020 del 13.02.2020. Il CdS, pur accogliendo in grado di appello il motivo di ricorso relativo al fatto che nell’ambito delle strutture sanitarie private devono ricomprendersi anche gli Studi professionali, respingeva il secondo motivo affermando che

“l’ordinamento oggi si è evoluto, affrancando l’igienista dal rapporto di dipendenza e conferendo al medesimo autonomia professionale nelle attività di sua stretta pertinenza (ablazione del tartaro, levigatura delle radici, etc.), ma non sino al punto da elidere la necessità della compresenza, all’interno della medesima struttura o studio professionale, dell’odontoiatra… Deve associarsi una pronta disponibilità dell’odontoiatra ad intervenire, ove quanto indicato si risolva, in executivis, in un rischio per la salute del paziente”.

Concludeva evidenziando come, allo stato attuale, il testo del D.M. n° 137/99 non possa interpretarsi in maniera diversa, se non a seguito dell’intervento del Legislatore, ove l’evoluzione e l’approfondimento dei percorsi formativi, l’affinamento e la sicurezza delle tecniche di intervento ne lascino intravedere i presupposti secondo la migliore scienza ed esperienza.

2)

Consiglio di Stato – decisione n° 1237/2023 * Procedimento sub n° 00432/2022 (ricorso straordinario al Capo dello Stato). Nell’analizzare la natura del rapporto tra Igienista dentale e Odontoiatra, il CdS ribadiva il proprio precedente orientamento, affermando che

“anche se storicamente l’ordinamento riteneva le menzionate figure professionali visceralmente legale da un rapporto di dipendenza e anche se oggi l’evoluzione dell’ordinamento ha affrancato l’igienista da tale rapporto, tale evoluzione non è arrivata al punto da eliminare la necessità di compresenza, all’interno della medesima struttura, dell’odontoiatra. In altri termini, l’autonomia professionale raggiunta nel tempo dall’igienista dentale (con riferimento, naturalmente, alle attività di sua stretta competenza) non può ritenersi sufficiente elemento per giustificare un netto distacco tra lo stesso e l’odontoiatra”.

 

Giurisprudenza penale

Una successiva sentenza del Tribunale penale di Messina (Sezione unificata – sentenza n° 2192/2022, irrevocabile) ha però aperto una nuova speranza.

Nel caso di specie, il Tribunale assolveva con formula piena (“perché il fatto non sussiste”) un Igienista dentale, imputato del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica per aver svolto la propria attività senza la compresenza di un medico Odontoiatra (all’atto dell’accertamento, infatti, l’igienista dentale stava svolgendo attività di rimineralizzazione dello smalto e sigillatura dei solchi. Si appurava inoltre la mancanza di documentazione sanitaria a supporto delle prestazioni, ossia documentazione che potesse giustificare, in qualche modo, la presenza di un medico odontoiatra a distanza, né erano presenti alcuna prescrizione e/o schede personali dei pazienti).

In sintesi, il Giudice afferma che la tesi accusatoria avanzata nei confronti dell’Igienista dentale

“si fonda essenzialmente su una forviante interpretazione, da parte di esponenti degli odontoiatri, di una recente sentenza del Consiglio di Stato i quali hanno messo in discussione l’autonomia dell’igienista dentale con il concetto erroneo della necessaria compresenza del medico odontoiatra durante lo svolgimento dell’attività professionale”. Impianto accusatorio che, per il Tribunale di Messina, “cozza contro il quadro normativo delle professioni sanitarie non mediche dal momento che le competenze professionali dell’igienista dentale vengono delineate dal DM 137/99, nonché dalla disciplina legislativa sulle professioni sanitarie (Leggi 42/99, 251/00, 43/06, 24/17 e 3/18)”. “È di tutta evidenza che l’Igienista dentale opera in autonomia e responsabilità professionale, in relazione all’indicazione dell’odontoiatra, ed è previsto un colloquio iniziale con il paziente, con valutazione della documentazione clinica e radiologica, ove segue la valutazione clinica con screening delle condizioni dei tessuti orodentali e parodontali, individuazione dei fattori di rischio e valutazione del rischio di carie e malattie parodontali con pianificazione di strategie preventive personalizzanti quali il controllo professionale dell’igiene orale, l’applicazione di agenti remineralizzanti e protettivi dello smalto, trattamento parodontale di supporto per la gestione e controllo del rischio di recidiva o progressione della parodontite, la programmazione di follow-up periodici personalizzati ed, infine, assume rilevanza la motivazione i cambiamenti comportamentali e stili di vita nonché l’istruzione all’uso personalizzato di strumenti di igiene orale per il controllo domiciliare del film batterico”.

 

Per il Giudice, il ruolo dell’odontoiatra è “semmai”, quello di rilevare “il bisogno della persona assistita di ricevere le prestazioni dell’igienista dentale, che in tale autonomia e con correlativa assunzione di responsabilità, in virtù della normativa vigente, effettua le prestazioni attinenti al proprio profilo professionale”

Il nuovo Codice Deontologico degli Igienisti Dentali

Un ulteriore passo in avanti è costituito sicuramente dal nuovo Codice Deontologico degli Igienisti Dentali. Le Federazioni Nazionali degli Ordini TSRM e PSTRP emanano il proprio Codice Deontologico – poi approvato dal Consiglio Nazionale – in virtù di un potere normativo che lo Stato affida all’Istituzione ordinistica attraverso la disposizione contenuta nell’art. 4 – Capo III – art. 7 n° 3 della L. n. 3/2018 di modifica del D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 233/1946, ratificato dalla L. 561/1956.

Il 31 gennaio 2025, il Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP ha approvato il nuovo Codice Deontologico degli Igienisti Dentali, elaborato dalla Commissione di Albo nazionale.

Prima di entrare nel merito della questione e al fine di meglio comprendere l’importanza del nuovo Codice, appare opportuno evidenziare la collocazione dei codici di deontologia professionale nel sistema delle fonti del diritto (definibili come il complesso di atti giuridici o comportamenti materiali che concorrono, ciascuno con il proprio apporto, a introdurre nuove norme, a modificarle o a innovarle nel corso del tempo). In passato, infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione era orientata nel senso di ritenere le disposizioni deontologiche come mere norme interne di autogoverno e organizzazione della categoria, non assurgendo quindi a norme dell’ordinamento generale. Successivamente, mutando radicalmente opinione, la Suprema Corte ha stabilito che le norme deontologiche hanno una funzione integrativa della norma legislativa in bianco, ovvero sono riconosciute come “fonti integrative del precetto legislativo”. Concetti espressi per la professione di avvocato, ma applicabili a tutte le professioni il cui Consiglio Nazionale, già istituito ante Costituzione, è considerato “giudice speciale” dalla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione. Trattasi in particolare delle professioni di ingegnere, di architetto, di professionista in economia e commercio (ovvero commercialisti e revisori), di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale secondo lo schema del D. Leg.vo LGT 382/1944, nonché delle professioni sanitarie.

In estrema sintesi, quindi, è stato riconosciuto che le norme deontologiche rappresentano una fonte concorrente di produzione del diritto utile a colmare le lacune o le antinomie della legislazione e a contribuire al progresso delle regole in presenza di una realtà in continua evoluzione.

Nel caso di specie, conseguentemente, le norme del nuovo Codice Deontologico degli Igienisti dentali costituiscono e comunque debbono costituire il punto di riferimento per la corretta e definitiva interpretazione del D.M. n° 137/99.

Si allude, in particolare, al concetto fondamentale per il quale l’Igienista dentale “esercita la propria attività in autonomia, con competenza e responsabilità, sia in regime di dipendenza che di libera professione; può operare in strutture pubbliche e private oppure in uno studio autonomo di igiene dentale; deve rifiutare direttive o disposizioni che limitino la propria autonomia e integrità professionale”. Quanto ai rapporti con l’Odontoiatra e altri Professionisti Sanitari, l’Igienista dentale collabora con gli Odontoiatri, ma la sua attività non risulta in alcun modo subalterna o subordinata. Si vedano sul punto gli artt. 57, 50, 52 comma 2, 54 (“la diagnosi di igiene orale è l’identificazione, la definizione e la descrizione di una condizione fisiologica o potenzialmente patologica che l’igienista dentale ha la responsabilità e la competenza di rilevare, intercettare e trattare autonomamente attraverso interventi di prevenzione orale” e 55 (“…L’Igienista dentale in possesso delle necessarie competenze svolge attività quale consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile”).

A condizione quindi di non ritenere tale disposizioni illegittime ovvero destinate a rimanere “lettera morta”, è pacifico che esse confermino (ove necessario) o comunque attestino definitivamente la completa autonomia e indipendenza professionale dell’Igienista dentale, rimuovendo ogni dubbio anche relativamente ai rapporti con gli altri Professionisti sanitari, con particolare riferimento agli Odontoiatri.

Possibili soluzioni operative

Tutto quanto analizzato supra non consente tuttavia di affermare che vi sia definitiva chiarezza in merito alla possibilità – per gli Igienisti dentali – di esercitare in regime libero professionale (ovvero in ambito privatistico) senza alcun vincolo che non sia costituito unicamente dal (naturale) rispetto delle competenze disciplinate dalla normativa di settore.

La questione è complicata dal fatto che nemmeno i singoli Ordini territoriali paiono adottare una medesima linea interpretativa, come emerge dall’analisi dei singoli siti Internet.

Viste anche le convincenti deduzioni dell’Avv. Roberto Longhin del 26.09.2022 (vedi il QR-code dopo sitografia) e le altrettanto valide considerazioni elaborate dalla Sezione Aspetti giuridici e Medico-legali della FNO TSRM e PTSRP (vedi il QR-code dopo sitografia), si potrebbe argomentare rebus sic stantibus, che – al fine di contenere al massimo i rischi, ma pur sempre nel rispetto dei principi di autonomia e di responsabilità degli Igienisti dentali analizzati supra – la soluzione migliore possa essere quella di prevedere, in qualche modo, la presenza della figura dell’Odontoiatra nell’ambito della compagine dello Studio professionale. Ciò non significa assolutamente, per quanto analizzato in precedenza, che debba sussistere una compresenza, tanto meno contestuale.

Premessa la necessaria comunicazione amministrativa di inizio attività al Comune competente per territorio e in possesso, ovviamente, dei requisiti individuali prescritti dalla normativa, analizzando le varie forme organizzative possibili si ritiene che la STP (Società fra Professionisti, da costituirsi sotto forma di società di persone o di capitali, ai sensi della L. n° 183/2011 e del DM n° 34/2013) costituisca un ottimo strumento a tal fine.

Qualora si decidesse invece di optare per l’apertura di uno Studio professionale individuale, potrebbe essere sufficiente la stipula di un contratto (scritto) di collaborazione professionale con un Odontoiatra, da indicare anche nei documenti ufficiali dell’Igienista dentale (corrispondenza, fatture, modulo di consenso informato, etc.), nell’eventuale sito Internet e nell’insegna dello Studio.

Vi è anche chi ha sostenuto che, a tal fine, sarebbero sufficienti (senza quindi la necessaria “presenza”, sotto alcuna forma, di un Odontoiatra):

  • un’indicazione scritta da pare dell’Odontoiatra di fiducia del paziente, da conservare agli atti, ovvero;
  • la dichiarazione scritta del paziente, in sede di sottoscrizione del consenso informato (strumento ormai indispensabile per l’Igienista), di aver ricevuto dal proprio Odontoiatra di fiducia un’indicazione.

Qualora si dovesse optare invece per l’apertura sic et simpliciter di uno Studio di Igiene dentale e, in ogni caso, qualora dovessero comunque intervenire dei problemi a livello giudiziario anche nelle ipotesi analizzate supra, si ritiene che gli strumenti a disposizione dell’Igienista per difendere la propria posizione in sede giudiziaria siano oggi molto più efficaci rispetto al passato, come si vedrà di seguito.

Sui limiti del DM n° 137/99

Come noto, la figura dell’Igienista dentale è stata prevista e disciplinata con decreti ministeriali (DM n. 30 del 26 gennaio 1988, DM n. 669 del 14 settembre 1994 e DM n° 137 del 15 marzo 1999), gli ultimi due dei quali in virtù del richiamo operato dall’art. 6 comma 3 del D. Lgs. n° 502/1992, emanato sulla base della legge di delega n° 421/92.

In nessuno dei due testi normativi sovra indicati viene menzionata – al pari di altre – la figura dell’Igienista dentale, demandandosi quindi il tutto al Governo (rectius, al Ministro competente) e alla volontà di quest’ultimo in virtù del dispositivo di cui all’art. 6 comma 3 del D. Lgs. n° 502/1992 (“Il Ministro della Sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili”).

La domanda che ci si pone è se un semplice decreto ministeriale – pur formalmente corretto ma in assenza, nella legge di delega e nel D. Lgs., di criteri/vincoli/prescrizioni di alcun genere relativi alla figura dell’Igienista dentale – potesse spingersi così in avanti da prevedere, oltre alle competenze tipiche della figura professionale e al percorso di studi necessario (come giusto che fosse), anche disposizioni gravemente limitative dell’autonomia della professione sanitaria stessa, imponendo addirittura la compresenza – contestuale e nella medesima struttura – di una figura sanitaria diversa da quella dell’Igienista dentale, ovvero l’Odontoiatra.

Il tutto è complicato dal fatto che, notoriamente, la natura regolamentare delle disposizioni sopra citate determina numerose limitazioni quanto alla loro sindacabilità, in quanto è pacifico – ad esempio – che i decreti ministeriali non possano essere portati all’attenzione della Corte costituzionale sotto il profilo della violazione di precetti costituzionali, in quanto atti non aventi forza di legge (Corte costituzionale, sentenza n° 125/1976).

Un’ulteriore domanda è relativa alla possibilità, in assenza di chiarezza del testo del D.M. n° 137/99 e in assenza di indicazioni nella normativa superiore di riferimento (oltre che della fisiologica mancanza, a differenza della legge, dei lavori preparatori), di interpretare estensivamente (in peius) il precetto ivi contenuto.

Pare di poter rispondere in maniera negativa a tale quesito, poiché – in applicazione del noto principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” e considerato che trattasi di concetti piuttosto semplici – deve ritenersi che tale omessa previsione sia frutto non di una mera svista, bensì di una ben precisa volontà del Legislatore, come peraltro ben argomentato nei pareri dello stesso Ministero della Salute analizzati supra.

In altre parole (e rimandando a saggi specifici sull’interpretazione della legge ai sensi dell’art. 12 comma I delle “Disposizioni sulla legge in generale”), si ritiene che – qualora il Legislatore avesse voluto prevedere la compresenza delle due figure professionali e la contestualità delle azioni delle stesse – lo avrebbe sic e simpliciter indicato (e imposto) con parole chiare e nette. Così non essendo, una lettura conforme ai principi generali del diritto impone di ritenere che tali requisiti non debbano necessariamente sussistere.

Sui rapporti con la normativa successiva e avente una forza maggiore, nonché con successive sentenze della Corte di Cassazione

Come noto, successivamente alla pubblicazione del DM n° 137/99 sono entrate in vigore numerose leggi (n° 251/2000, n° 43/2006, n° 24/2017 e n° 3/2018) ed è stato soppresso il concetto e con esso la stessa locuzione di ancillarità di una figura di operatore della salute rispetto a qualsivoglia altra figura.

Rimandando agli studi di settore circa la gerarchia delle fonti del diritto, è pacifico che la normativa di rango superiore – oltre tutto successiva – debba prevalere su quella antecedente, soprattutto nei casi di contrasto di disposizioni.

Collegandosi inoltre al disposto di cui agli artt. 2229 e seguenti c.c. e, quindi, alla normativa concernente le professioni intellettuali (“La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente”), il Professionista iscritto all’Albo presso l’Ordine di competenza non può che essere autonomo e responsabile nello svolgimento della propria professione e delle proprie competenze.

I Professionisti sanitari di cui alla legge n° 3/2018, che operano in regime libero professionale, non necessitano inoltre di una previa autorizzazione per l’apertura della struttura presso cui pongono in essere la loro attività, essendo l’autorizzazione necessaria solo – ai sensi dell’articolo 8-ter del D. Lgs. n° 502/1992 – nei casi di prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero di “procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche…”.

Esclusa la pericolosità nei termini individuati dalla legge, l’apertura di uno Studio professionale sanitario implica quindi soltanto la soggezione ai vincoli di natura edilizia e urbanistica, nonché dell’idoneità dei locali e degli impianti.

È inoltre pacifico che nessuna norma di legge – anche alla luce delle considerazioni sovra esposte – vincola un Professionista sanitario ad associarsi con un medico (ovvero, nel caso di specie, con un Odontoiatra) o a garantire la presenza nel proprio Studio di altri Professionisti sanitari per poter attuare le prestazioni di propria pertinenza, come da rispettivo profilo professionale.

A tale proposito, sono state acutamente richiamate le sentenze della Corte di Cassazione-Sez. Lav. n° 5080/2015 e Sezione Penale n° 2691/2018, a mente delle quali il Medico (ovvero altra figura) non può ingerirsi nelle modalità di erogazione della prestazione tipica di altro Professionista sanitario, né ha una funzione di controllo delle stesse, ancora una volta in coerenza con le previsioni della menzionata legge n° 24/2017, ove si attribuisce a ciascun operatore della salute la responsabilità connessa alle proprie attribuzioni professionali.

Sulla rilevanza e sugli effetti del nuovo Codice Deontologico degli Igienisti dentali si è già argomentato sopra, apparendo quindi sufficiente un mero richiamo alle precedenti deduzioni.

Lo stato attuale, nel settore pubblico, nella Provincia Autonoma di Bolzano

Applicando le linee-guida ministeriali, si arriva a creare un tessuto che sviluppa un’attività preventiva odontoiatrica sulla popolazione non con l’obiettivo di prevaricare altri Professionisti, ma di collaborare con gli stessi nel rispetto delle proprie competenze. E questo si esplica attraverso i progetti che verranno di seguito elencati, che ben descrivono le attività attualmente in essere nella Provincia Autonoma di Bolzano in collaborazione con il Polo Universitario delle Professioni Sanitarie “Claudiana” (sede distaccata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Presidente di corso Prof. Paolo Francesco Manicone).

Siamo abituati a vedere la figura dell’Igienista dentale negli Studi privati o negli Ospedali; in Alto Adige, tale figura è invece presente dal 2014 anche nelle Residenze per gli Anziani di Bolzano (ASSB).

Il progetto si basa su un approccio multidisciplinare, coinvolgendo un team sanitario composto da professionisti con diverse specializzazioni, come Dietisti, Infermieri e altri Operatori sanitari, includendo un’ulteriore figura che è l’Igienista dentale, fornendo così un servizio completo a 360° alle persone presenti nelle RSA. La presenza attiva dell’Igienista dentale, una delle figure centrali nel percorso di prevenzione, ha il ruolo di educare all’igiene orale personalizzata, effettuare controlli periodici e intervenire con procedure di igiene professionale che contribuiscono a prevenire patologie come gengiviti, carie e infezioni.

Il progetto per le Scuole “La salute inizia dalla bocca” è presente sul territorio altoatesino dal 2009 e ufficialmente dal 2017 a seguito dell’accordo tra il Dipartimento di Prevenzione Salute dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e il corso di laurea in Igiene Dentale del Polo Universitario delle Professioni Sanitarie “Claudiana”. Esso, condotto dagli Igienisti dentali – affiancati dagli studenti di corso di laurea e con la collaborazione degli Assistenti sanitari e i Dietisti – vede la presenza dei Professionisti nelle Scuole materne, elementari e medie, coprendo le fasce d’età 3 – 12 anni. Attraverso questo progetto, ci si propone di sensibilizzare i bambini e le loro famiglie sull’importanza della cura del cavo orale e dei denti fin dalla più tenera età. In questo modo si possono evitare anche le dure e tristi realtà ben conosciute nel territorio, come ad esempio l’ospedalizzazione di bambini per l’estrazione, in anestesia totale, dei denti decidui e/o permanenti.

Progetto pilota dedicato alle neo-mamme: durante il periodo di gestazione e nei primi giorni di vita del nascituro, le future mamme partecipano a degli incontri informativi dove il Professionista sanitario maggiormente coinvolto è l’Ostetrica, ma – considerata l’importanza dell’igiene orale in tutte le fasce d’età e la scarsa informazione esistente al riguardo del neonato – nel settembre 2024 in Alto Adige si è dato avvio ad un progetto specifico sull’igiene orale del neonato, con una fase “pilota“, che ha riscosso notevole successo e un numero elevato di partecipazione da parte delle neo-mamme.

Realizzazione di brochure informative da parte degli studenti di Igiene Dentale del Polo Universitario delle Professioni Sanitarie “Claudiana”, approvate dal Governo sanitario:

  • “Regala un sorriso al tuo bambino” da 0 a 6 anni e da 6 a 14 anni;
  • “Manuale d’igiene orale per utenti autistici. Guida per il personale curante” (2017);
  • “Manuale d’Igiene Orale per persone con Sindrome di Down. Guida per il personale curante” (2017);
  • ”Parodontite la sesta complicanza del diabete” (2017);
  • “Brochure informativa per pazienti che assumono bisfosfonati e l’importanza degli Igienisti Dentali” (2024). Tale opuscolo, terminato nel 2024, ha ottenuto i nullaosta prescritti ed è in attesa della relativa delibera da parte del Governo sanitario. I redattori, ovvero la scrivente e i propri Colleghi di corso, sono fiduciosi che anche questo importante lavoro ottenga l’ultima approvazione e venga pubblicato.

Le prospettive di sviluppo futuro consistono nell’ampliamento del progetto pilota per neo-mamme e nel suo successivo sviluppo, consistente in incontri aventi ad oggetto le varie fasce d’età del nascituro, la desensibilizzazione odontoiatrica pediatrica, giornate dedicate ai pazienti special-needs, giornate informative con gli Igienisti dentali affiancati dal Diabetologo o dal Cardiologo, etc..

Quanto sopra descritto rende evidente come l’attenzione sia stata rivolta non solo agli aspetti giuridici che coinvolgono l’Igienista dentale, ma anche al ruolo sociale che tale figura professionale riveste in ogni ambito della vita individuale e collettiva. Si tenga presente che il modus operandi adottato nella Provincia Autonoma di Bolzano – così come illustrato e fermo restando che, come sempre, tutto è perfettibile – ha consentito e consente sempre più di intercettare tutte le fasce di popolazione, anche quelle più svantaggiate a livello economico, a livello territoriale (si pensi alle valli periferiche), a livello sociale o sotto il profilo della mancata conoscenza delle regole (almeno di base) di una corretta educazione sanitaria (si pensi alle persone provenienti da aree del mondo afflitte da guerre, carestie e povertà).

Nel panorama attuale della Sanità pubblica, l’Igienista dentale rappresenta una figura chiave nella prevenzione delle patologie orali e nella promozione della salute, con un impatto diretto sulla qualità di vita della popolazione. Il suo contributo, inserito in modelli assistenziali sempre più orientati alla multidisciplinarietà e alla territorialità, si rivela strategico nella riduzione del carico assistenziale e dei costi sanitari correlati alle malattie odontoiatriche.

CONCLUSIONI

Quanto sopra dedotto dovrebbe far riflettere in primis il Legislatore, il quale potrebbe finalmente – mediante una semplice modifica letterale del D.M. n° 137/1999 (nel senso sopra indicato) e alla luce sia dell’evoluzione della normativa in materia sanitaria che dei concreti riscontri fattuali – consentire di sgombrare il campo da ogni residua incertezza e di abbandonare ogni atteggiamento ostruzionistico e gravemente (oltre che infondatamente) limitativo della dignità e dell’operatività di professionisti preparati, entusiasti e protagonisti nel variegato mondo della sanità pubblica e privata.

Il presente studio può quindi risultare di supporto anche alla categoria stessa, che in maniera convinta, unitaria e compatta ha la possibilità concreta di non doversi più preoccupare di (inutili) questioni burocratiche e di concentrarsi esclusivamente sulla salute dei cittadini e sul suo insostituibile ruolo nella prevenzione delle patologie e del benessere della popolazione.

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