Vorrei avere indicazioni sul contributo di 600 euro per non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

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Un contributo di 600 euro è stato previsto dall’art. 27 del D.L n.18 del 17 marzo 2020 (“CuraItalia”), destinato ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

È il contributo cui possono attingere gli igienisti dentali i quali, allo stato, nonostante la riorganizzazione delle professioni sanitarie e un loro autonomo albo, non hanno una cassa previdenziale a cui possono fare riferimento, con la conseguenza, che per versare i contributi a fini pensionistici, ci si deve iscrivere alla cosiddetta Gestione Separata INPS (nella sezione professionisti). A norma del comma 2 del medesimo articolo 27 citato, l’erogazione avviene a opera dell’INPS nel limite, per il 2020 di 203,4 milioni di euro.

Per fare questo occorre procedere direttamente a una richiesta on line da effettuarsi al sito dell’INPS identificandosi con le credenziali. In caso di non possesso delle credenziali, si potranno richiedere allo stesso Istituto che, tra l’altro, in virtù della situazione emergenziale è stato autorizzato a rilasciare le proprie credenziali in maniera semplificata fino al cessare dello stato di emergenza. Infatti, l’art. 35 del D.L. 23 dell’8 aprile 2020 recita: ”Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l’intero periodo ivi considerato, l’INPS è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale”.

Una volta autenticatisi, nel sito dell’INPS, ricercando la sezione Domande per prestazioni a sostegno del reddito e, quindi, l’apposita sezione COVID-19, ovvero anche tramite il link diretto già disponibile nella home page, si potrà seguire la procedura ed effettuare la richiesta.

Proprio tale indennità, esente dal reddito ai fini TUIR, è “speculare” a quella prevista per i professionisti che possono accedere a quella dall’art. 44 del D.L. “CuraItalia”, che, sempre al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, ha istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a garantire il riconoscimento ai soggetti citati di una indennità.

Un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus

Il Decreto interministeriale del 28 marzo scorso ha delineato le modalità di attribuzione dell’indennità prevista dal D.L. “CuraItalia” per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti per obbligo alle Casse di previdenza private di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, danneggiati dall’emergenza COVID-19.

Tuttavia il nuovo Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 all’art. 34 ha interpretato l’art. 44 citato specificando che vi possono fare accesso i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria se non titolari di trattamento pensionistico e iscritti alla cassa in via esclusiva. Una precisazione che pone non pochi problemi anche interpretativi restringendo, in maniera retroattiva, la platea dei possibili destinatari che ora potrebbero far richiesta a quella dell’INPS se hanno anche alcuni requisiti e vista l’inaccessibilità all’altro fondo.

Sembra anche possibile ricorrere a una forma agevolata di accesso al Fondo di solidarietà mutui “prima casa” (c.d. Fondo Gasparrini ) cui, in virtù dell’art. 54 del D.L. “CuraItalia”, potranno vedersi pagati la metà degli interessi dovuti agli intermediari bancari nel periodo di sospensione. Il Fondo di solidarietà mutui “prima casa”, istituito con la Legge finanziaria 2008 all’art. 2 comma 475, permette la sospensione dal pagamento delle rate relative a un mutuo acceso per l’acquisto della “prima casa” per non più di due volte durante il periodo di valenza del contratto di mutuo, in assenza di procedure esecutive e al verificarsi di alcune condizioni di difficoltà economica che determina il pagamento delle rate.

Orbene per nove mesi dall’entrata in vigore del più volte citato D.L. “CuraItalia”, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo e in maniera eccezionale, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedervi purché autocertifichino (avendone i requisiti) di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. È stato anche modificato il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e sostituito dal seguente: “478.

Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione”.

Quindi si potrà usufruire della sospensione e vedersi pagare la metà degli interessi dovuti per il periodo di sospensione. Il vantaggio è possibile, in deroga alle regole previgenti, anche per mutui il cui ammortamento è iniziato da meno di un anno.

Si può ricorrere all’agevolazione in quanto “liberi professionisti” e non in quanto lavoratori autonomi. Infatti l’art. 12, sempre del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, ha precisato che per lavoratori autonomi che possono accedere al Fondo di solidarietà mutui “prima casa” (c.d. Fondo Gasparrini) previsto dall’art. 54 del D.L. “CuraItalia”, debbono intendersi i soggetti di cui all’art. 27 comma 1 del medesimo “CuraItalia”. In realtà un errata corrige del decreto precisa che si deve riferirsi ai soggetti di cui all’art. 28 comma 1 del medesimo “CuraItalia”.