Dopo varie modifiche normative a partire dal 2016 l’unico regime agevolato per le nuove attività fa riferimento a quello forfettario (commi 54 e segg. L.190/2014) in cui, però, l’imposta sostitutiva viene ridotta al 5% (invece del 15%). L’applicazione di tale regime è per i primi cinque anni d’attività sempre che non si sia:
- esercitata altra attività d’impresa o professionale nei tre anni antecedenti;
- l’attività non costituisca mera prosecuzione di una svolta in precedenza (anche se come dipendente o in studi associati).
Chi aveva iniziato l’attività nel 2015 usufruendo del regime dei minimi può continuare ad avvalersene fino alla scadenza dei cinque anni visto che il regime dal 2014 è stato poi prorogato al 2015 con il D.L. n.192/2014.
La recente modifica apportata all’art.1 comma 77 della L.190/2014 (vedasi art. 1 comma 111 lett. d della Legge di stabilità 2016 n.208/2015) prevede che la contribuzione ai fini previdenziali, da applicare al reddito imponibile forfettario, sia ridotta del 35%.