Professioni sanitarie

Illustrazione: www.vecteezy.com

Decreti attuativi per i consigli direttivi dell’ordine, commissioni di albo ed elenchi speciali

 

Quella che si apre è una stagione nuova per le professioni sanitarie, la stagione del passaggio reale al mondo ordinistico con propri delegati ad amministrare l’ente pubblico che disciplina la professione, ne tutela i professionisti e garantisce i cittadini. Sono stati emanati il 31 luglio e 9 agosto 2019 i decreti ministeriali che riguardano, rispettivamente, la determinazione della composizione dei consigli direttivi dell’ordine e delle commissioni di albo e l’istituzione degli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso gli ordini TSRM-PSTRP.

I decreti attuativi per i consigli direttivi dell’ordine e le commissioni di albo

I tanto attesi decreti attuativi relativi alla composizione dei consigli direttivi dell’ordine e delle commissioni di albo chiudono il percorso legislativo della legge 3\2018, favorendone la sua piena attuazione. Nello specifico i decreti stabiliscono quanto segue.

  1. Determinazione della composizione del consiglio direttivo dell’ordine TSRM-PSTRP.

a) il consiglio direttivo è costituito da 13 componenti ripartiti in area come segue:

  • 4 componenti in rappresentanza dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • 4 componenti in rappresentanza delle professioni di area tecnica sanitaria;
  • 4 componenti in rappresentanza delle professioni dell’area della riabilitazione;
  • 1 componente in rappresentanza delle professioni dell’area della prevenzione.

2. Determinazione di composizione delle commissioni di albo all’interno dell’ordine TSRM-PSTRP;

a) le commissioni di albo sono costituite da 5 componenti del medesimo albo se gli iscritti allo stesso non superano i millecinquecento professionisti, da 7 componenti se i professionisti iscritti sono compresi tra millecinquecento e tremila e da 9 unità se gli iscritti superano i tremila professionisti.

Ciascun ordine, per favorire l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea degli iscritti agli albi eda scrutinio i rappresentanti del:

a) consiglio direttivo dell’ordine;

b) commissioni di albo;

c) collegio dei revisori dell’ordine.

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’ordine per la carica di componente del consiglio direttivo dello stesso, compresi i consiglieri uscenti; per l’elezione di questo organo votano tutti gli iscritti all’ordine indipendentemente dall’albo di appartenenza. Votano e sono eleggibili alla carica di componente della commissione di albo tutti gli iscritti allo specifico albo.

Come candidarsi

Ci si può candidare con liste o con candidature singole sia al consiglio direttivo dell’ordine sia alle commissioni d’albo e al collegio dei revisori dei conti.

a) Le liste devono essere sottoscritte da un numero di firme di elettori aventi diritto almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere, le firme devono essere autenticate dal presidente dell’ordine o da un suo delegato.

b) La singola candidatura deve essere presentata almeno 10 giorni prima delle elezioni mediante Pec o raccomandata presso la sede dell’ordine.

Decreto attuativo elenchi speciali professioni sanitarie

È stato firmato ed emanato il decreto attuativo per l’istituzione degli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso gli ordini TSRM-PSTRP, stabilito dalla legge 145\2018. Lo scopo della norma è quello di tutelare il “posto” di lavoro a quei professionisti in possesso di un titolo abilitante che, alla luce delle modifiche legislative succedutesi dal 1992 in poi, non potrebbero iscriversi all’albo e quindi sarebbero impossibilitati a svolgere la professione sanitaria.

Potrà iscriversi agli elenchi speciali il professionista che ha entrambi i seguenti requisiti.

a) Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche o private, lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto l’attivita professionale per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni documentandolo, con regolare contratto di assunzione con posizione specifica (i primi) e dichiarazione dei redditi con relative fatture (gli autonomi).

b) Lavoratori che siano in possesso di un titolo il quale all’inizio dell’attività libero professionale o della prima immissione in servizio abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere la professione sanitaria.

Atteso che:

  1. si potrà iscrivere agli elenchi speciali solo chi ha conseguito un titolo abilitante;
  2. dal 1992 non è possibile conseguire titoli abilitanti con corsi di formazione regionali, così come previsto dall’art. 6 comma 3 del d.leg. 502\1992;
  3. il comma 539 dell’art. 1 della legge 145\2018 che parla di equipollenza, vale solo per gli educatori professionali classe di laurea snt2.

Cosa prevede l’attuazione?

Di seguito alcuni esempi esplicativi.

  1. Sono stata assunta in strutture pubbliche o private come igienista dentale negli ultimi 10 anni, ma non ho un titolo abilitante: posso iscrivermi agli elenchi speciali? NO.
  2. Ho un titolo abilitante senza equivalenza, ma non ho lavorato negli ultimi 10 anni per almeno 36 mesi, come libero professionista e nemmeno come dipendente: posso iscrivermi agli elenchi speciali? NO.
  3. Ho un titolo abilitante senza equivalenza e ho lavorato negli ultimi 10 anni per almeno 36 mesi come libero professionista o dipendente: posso iscrivermi agli elenchi speciali? SI.

Questo è lo scenario attuale per quanto attiene la situazione elenchi speciali. AIDI, forte del suo ruolo di AMR, e AidiPRO, quale sindacato, vigileranno perché la legge sia attuata a tutela del posto di lavoro così come previsto nella sua “ratio” e si batteranno affinché non diventi strumento per sanare situazioni di abuso, che saranno prontamente denunciate alle autorità competenti in difesa della salute dei cittadini e della tutela della professione oltre che dei professionisti abilitati.

Colleghi, il momento è giunto; il futuro ha bisogno di essere scritto: diventiamone autori. Ad maiora!