Il regime forfettario non prevede l’emissione di fattura elettronica

Sono un igienista dentale che aderisce al regime forfettario. Devo emettere fattura elettronica nei confronti dello studio odontoiatrico per conto del quale effettuo delle prestazioni saltuarie? E se non fossi più in tale regime perché supero il fatturato limite?

 

Il soggetto che opera in regime forfettario non emette fattura elettronica neanche nei confronti dello studio odontoiatrico. Non c’è obbligo né divieto, tuttavia l’esenzione, nella convulsa fase dell’introduzione di questa “rivoluzione”, potrebbe essere temporanea e, quindi, essere opportuno iniziare a familiarizzare con tale strumento tenuto conto della sempre maggiore diffusione. Se non si è in regime agevolato (ma in regime ordinario o semplificato) si dovrà emettere fattura elettronica ai propri committenti (come uno studio medico odontoiatrico) ma non nei confronti dei pazienti persone fisiche.

In relazione a quanto introdotto dal Decreto semplificazioni di quest’anno (approvato prima al Senato e poi alla Camera), per il periodo di imposta 2019, come i dentisti anche gli igienisti dentali che fatturano direttamente al paziente non dovranno emettere fattura elettronica nei confronti dello stesso e questo anche se gli igienisti non sono obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Potranno utilizzare il sistema con cui vengono create le fatture elettroniche (sempre nell’ottica di abituarsi), ma non dovranno inviarle al Sistema Di Interscambio.

In definitiva l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente con invio a SDI. Non importa se a erogare la prestazione sanitaria sia un soggetto persona fisica professionista, società tra professionisti, studio associato eccetera, né se il soggetto sia o meno obbligato all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Quello che impedisce la fatturazione elettronica con inoltro a SDI della prestazione sanitaria è un fatto di privacy ancora non risolto. La normativa è molto fluida e in evoluzione, per cui occorre sempre tenersi aggiornati sino all’emanazione di disposizioni definitive che superino questo anno di “transizione”.