È vero che come igienista devo inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle prestazioni rese?

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Sì. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 anche gli igienisti dentali sono obbligati a trasmettere i dati delle prestazioni rese ai propri clienti persone fisiche al Sistema Tessera Sanitaria.

La trasmissione di tali dati non era prevista prima di tale decreto ed è una novità. Il problema è che tale adempimento è “retroattivo”, cioè si dovrà adempiere anche per tutte le prestazioni rese a pazienti nell’anno 2019 con evidenti problemi per chi aveva iniziato l’anno senza essere soggetto a tale obbligo e ora si ritrova a dover comunicare le prestazioni del 2019 entro i termini previsti (cioè il 31 gennaio del 2020).

L’obbligo riguarda tutta la categoria a prescindere dal regime fiscale che si adotta. Le sanzioni per mancato adempimento sono pesanti soprattutto per una categoria il cui singolo importo della prestazione non è alto. Le sanzioni previste sono le seguenti.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000.  

Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”. 

Per evitare poi adempimenti plurimi, chi trasmette dati al STS non deve procedere alla fatturazione elettronica se trattasi di un cliente privato persona fisica. Sappiamo che il cliente privato può opporsi all’invio dei propri dati sanitari al STS, esercitando un’opposizione generalizzata a inizio anno o anche alla singola prestazione.

Questa sua scelta, però, non determina ripercussioni sull’esonero dall’emettere fattura elettronica. Per cui, a prescindere dalla scelta personale del paziente (ci si riferisce sempre alla persona fisica) e cioè sia che abbia acconsentito all’invio dei dati al STS sia che si opponga, l’igienista dentale non emette fattura elettronica e, quindi, non invia i dati al cosiddetto sistema di interscambio (SDI).

Di contro, per le prestazioni rese all’odontoiatra o alla struttura ambulatoriale con i quali collabora permane l’obbligo di fatturazione elettronica a meno che si risulti esenti per essere un soggetto esonerato (per esempio perché in regime forfettario).

Quindi per tali soggetti (supponiamo un professionista che non è in regime forfettario) potrebbe esservi una modalità di fatturare le proprie prestazioni in maniera differente e cioè con parcella cartacea (o elettronica, ma senza invio al SDI) se il cliente è un privato persona fisica (con obbligo di comunicazione al STS salvo opposizione del paziente) ovvero con fattura elettronica (utilizzando il SDI) se il cliente è una struttura ambulatoriale o è altro professionista sanitario (che a sua volta emetterà fattura non elettronica al paziente comunicando la prestazione al STS – salvo opposizione del paziente).